Art. 5.
(Programma di monitoraggio).

      1. Con decreto da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle politiche agricole, alimentari e forestali, delle infrastrutture e dei trasporti, predispone un programma di monitoraggio costante, al fine di verificare l'effettiva consistenza del recupero dei rifiuti marini e l'andamento della bonifica dei fondali conseguente all'attuazione della presente legge, garantendo altresì, attraverso il coinvolgimento delle associazioni di categoria della pesca professionale, la diffusione dei risultati di tale attività allo scopo di promuovere la conoscenza dei princìpi di educazione ambientale e di protezione degli ambienti marini, costieri e lagunari.